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16/02/12 - D. Lgs. 231 e Legge di Stabilità

Area: Compliance Legislativa


La Legge n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", nota anche come Legge di stabilità 2012 del 12 novembre 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265, Supplemento Ordinario n. 234 del 14 novembre 2011), che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2012, integra (all’art. 14, comma 12) il D.Lgs. 231/01 con l’introduzione di un comma 4-bis all’art.6, che cita: “nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato di controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1 lettera B.”

La soluzione adottata dopo molte discussioni, raccolte di firme e pressioni degli Ordini Professionali, lascia alle aziende dunque la possibilità di scegliere tra l’attuale assetto con l’OdV e l’affidamento dei compiti di OdV al collegio sindacale.

Rimane quindi una valutazione aziendale, in funzione della dimensione / complessità ed esposizione ai rischi conseguenti al Risk Assessment, se dotarsi di una struttura “forte” di compliance, affidandone la vigilanza a professionisti qualificati ed evitando situazioni di conflitto nell’OdV o se adottare la soluzione del collegio sindacale, laddove previsto (l’interpretazione letterale della legge sembrerebbe escludere infatti l’attribuzione delle funzioni al nuovo sindaco unico).

Questo intervento, che rientra nelle misure che hanno come obiettivo la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, non ci sembra aver raggiunto pienamente lo scopo:
  • Le S.r.l. e le S.p.A. di piccole dimensioni (senza collegio sindacale ma con sindaco unico) dovrebbero comunque costituire un organismo dedicato, se si esclude l’ipotesi di attribuzione delle funzioni all’organo dirigente, che ci sembra in molti casi poco opportuna per molte delle ragioni seguenti e che comunque era già prevista precedentemente;
  • Nelle società dove è previsto un collegio sindacale, questo potrebbe assumere le nuove funzioni di OdV ma dietro richiesta di adeguati compensi. Ricordiamo che nel caso dei sindaci è previsto un profilo di responsabilità anche penale (in solido con gli amministratori) che è invece escluso nel caso dei membri dell’OdV. Se non fosse richiesto un adeguamento dei compensi, verrebbe da chiedersi quale reale funzione di controllo possa essere svolta a costo zero.
  • La situazione paradossale che si potrebbe verificare è che aziende di minori dimensioni non dotate di collegio sindacale dovrebbero dotarsi di un OdV dedicato mentre aziende di dimensioni maggiori e tendenzialmente più complesse anche sotto il profilo dei modelli organizzativi, potrebbero farne a meno.

Ma quali potrebbero essere i vantaggi o gli svantaggi per le imprese di grandi dimensioni dotate di collegio sindacale nell’attribuire allo stesso le funzioni di OdV?

Possibili vantaggi:
  • semplificazione dei flussi di comunicazione (ex 231), che saranno unicamente rivolti al collegio sindacale invece che all’OdV e poi al collegio;
  • funzioni di controllo svolte da persone che rivestono già  un ruolo di sorveglianza, anche se limitato ad alcuni ambiti, e che ex lege possiedono i requisiti richiesti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
  • possibile contenimento dei costi, in ragione di un compenso incrementale richiesto dal collegio sindacale qualora inferiore a quello richiesto nel suo complesso dall’organismo dedicato;

Parliamo però anche dei possibili rischi o svantaggi:
Sul piano formale:
  • il collegio sindacale sembra rispettare tutti i requisiti, tra cui quello della continuità d’azione, se si ritiene valida la prassi, discutibile ma seguita anche da molti OdV, di organizzarsi nei regolamenti con riunioni e verifiche trimestrali. Da questo punto di vista, difficilmente si potrà fare a meno di dedicare una risorsa interna in staff al collegio sindacale (ruolo che poteva essere svolto da un membro interno nell’ipotesi di OdV). E’ chiaro che questa risorsa rappresenta un costo nascosto che dovrebbe essere opportunamente valutato.
  • Sull’opportunità di attribuire funzioni a soggetti esterni alla società, vale la pena però ricordare l’Ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 4 aprile 2003 che ha sottolineato l’auspicabilità di un OdV composto da soggetti non appartenenti agli organi sociali al fine di assicurarne l’autonomia dei poteri di iniziativa e controllo, giungendo a suggerirne l’individuazione, eventualmente ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni.
Sul piano sostanziale e sistematico l’assetto del collegio sindacale pone problematiche relative a:
  • modalità di revoca e nomina diverse
  • diverse competenze richieste (in particolare in termini di possibile assenza nel collegio di alcune competenze chiave di tipo giuridico-legislativo, su sicurezza e ambiente ed informatiche, su Codice Etico, Risorse Umane e Fornitori, ecc.).
  • il collegio sindacale risulta tra i soggetti a rischio di reato relativamente ad alcuni illeciti.
Un elemento fondamentale per il buon funzionamento del meccanismo di controllo preventivo, è la possibilità di segnalare all’OdV ogni violazione del Codice Etico e del Modello. Si è rilevato nella prassi aziendale che un organismo realmente vissuto come esterno all’azienda (almeno nella sua collegialità) permette un migliore flusso informativo dei dipendenti e dei collaboratori, evitando il sorgere di barriere alla comunicazione che ne impedirebbero il buon funzionamento. Rimane da valutare se anche il collegio sindacale possa essere vissuto come controllore “super partes” o necessiti comunque di un’azione di comunicazione e formazione interna rilevante.

Sottolineiamo in particolare che qualunque soluzione venga adottata dall’azienda, sebbene formalmente possibile secondo quanto previsto dalla legge, si dovrà sempre confrontare con la discrezionalità del giudice preposto a valutare l’idoneità dei modelli adottati ai fini 231 e dei relativi strumenti di controllo.
Per i suesposti motivi, si ritiene che, laddove si ricerchi la massima compliance con le previsioni del Decreto, rimane consigliabile ricorrere ad un autonomo Organismo di Vigilanza al fine di integrare meglio le esimenti di cui all’art.6 del D.Lgs.231/2001.